Ammortamento alla francese
Con la sentenza pronunciata in data 15/11/2022 il Tribunale di Napoli, nella persona del giudice unico Dott. Ettore Pastore Alinante, affronta, tra gli altri, il caldo tema dell’indeterminatezza del tasso di interesse per mancata indicazione in contratto del regime finanziario applicato.
Più in particolare il Tribunale accertato che in nessuna clausola contrattuale viene espressamente pattuita l’applicazione della capitalizzazione composta degli interessi, in aperta violazione con il disposto dell’art. 117 comma 4 T.U.B., afferma la necessaria rideterminazione del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice: “poiché deve ritenersi che la capitalizzazione composta degli interessi, in quanto costituisce una specifica forma di calcolo degli interessi stessi e dunque una condizione economica del rapporto, ed in quanto tale avrebbe dovuto essere prevista per iscritto, e non lo è stata, e poiché neppure risulta che fosse una condizione pubblicizzata quando venne stipulato il contratto, se ne deve concludere che nulla è dovuto a tale titolo e il rapporto va ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice”.
Un tale provvedimento si inserisce nel solco di quelle pronunce che sempre più evidenziano che la mancata indicazione, in contratto, del regime finanziario prescelto (se della capitalizzazione composta o di quella semplice) causa un’indeterminatezza in punto di oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.
Variando la forma di calcolo cambia anche il costo effettivo sostenuto per l’operazione di finanziamento.
La scelta per l’uno o per l’altro regime finanziario deve essere dichiarata in contratto. Diversamente opinando si contrasta con quanto previsto dagli artt. 1284, co. 3, 1346, 1418 co. 2, c.c. nonché 117 comma 4 T.U.B.
Nello stesso filone si inserisce anche la pronuncia del Tribunale di Campobasso n. 156/2022, nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, la quale specifica “l’applicazione delle clausole relative al tasso di interesse richiede, quindi, una scelta applicativa tra più alternative possibili e ciascuna di queste alternative determina l’applicazione di tassi di interessi diversi, come appare evidente se si procedesse alla ricostruzione del piano di ammortamento sia in regime di capitalizzazione composto che in regime di capitalizzazione semplice dalla quale risulterebbe inequivocabilmente che l’applicazione della capitalizzazione composta determina, ai danni del mutuatario, l’applicazione di interessi più alti rispetto al pattuito”.