Ti è stato notificato un atto giudiziario e pensi di non ritirarlo?

Sarà meglio cambiare idea.

Se ti è stato notificato un atto giudiziario non cadere nell’inganno di credere che non ritirandolo questo torni al mittente che dovrà ricominciare il processo di notifica.

Niente di più sbagliato.

Ma andiamo con ordine.

Potrebbe darsi il caso che ti venga notificato un atto giudiziario, che può essere civile o amministrativo. Si tratta della più nota “busta verde”.

Ecco che in tali casi è fondamentale conoscere il contenuto della busta per potersi difendere e poterlo fare tempestivamente.

Non cadere quindi nella popolare credenza che non ritirare la busta o rifiutarti di ritirarla sia una scelta appropriata. Quello che in molti non sanno è che questi due comportamenti producono lo stesso effetto della comunicazione ritirata.

Devi sapere che lasciare in giacenza l’atto, ossia non ritirarlo nel termine di 10 giorni, oppure rifiutarti di riceverlo equivale esattamente, ai fini della notifica (quindi della presunta conoscenza), al suo ritiro.

Ciò è quanto stabilito dall’art. 8 l. 890/1982. Per quanto qui di interesse vengono in rilievo i seguenti commi che espressamente prevedono:

comma 1: “Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l’operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario”;

comma 4: “Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo del punto di deposito, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente”;

comma 5: “La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l’impiegato del punto di deposito lo dichiara sull’avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione”.

approccio

Su tale punto è anche intervenuta la Corte di Cassazione, con orientamento granitico, secondo cui “Nel caso di una dichiarazione inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del destinatario, la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall’osservanza delle disposizioni del codice postale, coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva viene ritirata (se successivamente ai dieci giorni ndr), salvo che il destinatario deduca e provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la detta conoscenza” (Cfr. Cass. Civ. n. 29237, 6/12/2017).

L’unico modo per decidere consapevolmente cosa fare e come muoverti è ritirare il plico. Una volta fatto rivolgiti ad un professionista, ricordandoti che è meglio conservare anche la busta con cui è avvenuta la notificazione.

Ricorda: solo conoscendo il contenuto dell’atto è possibile improntare una difesa compiuta e seria, anche considerando che l’effetto della notifica, per il notificante, si presume comunque compiuto.

Se hai ricevuto la famosa busta verde e ha bisogno di una consulenza legale, non esitare a rivolgerti a dei professionisti preparati.

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